Approvato in III° commissione importanti modifiche introdotte con
DDL presentato solo qualche mese fà relativo alla legge regionale n.
24 del 2007 .“norme per l’assegnazione e la gestione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Dopo l’approvazione in III° commissione, ora manca solo il voto del
Consiglio al completamento dell’iter di modifica della Legge
Regionale n. 24 del 2007 su “norme per l’assegnazione e la
gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica”, iniziato con la presentazione di un
personale DDL solo qualche mese fà.
Tra le modifiche introdotte con il disegno di legge appena
approvato, vi è quella che modifica i parametri che determinano
l’adeguatezza degli alloggi ai nuclei familiari che sino ad oggi
era legata alle superfici delle stesse mentre dal giorno dopo
l’approvazione in consiglio, si dovrà tenere conto della
correlazione che dovrà esistere tra il numero dei componenti il
nucleo familiare ed il numero dei posti letto in progetto che
dovranno essere all’interno di stanze ampie minimo 9 metri per
quelle con 1 letto e minimo 14 metri per le camere con 2 letti .
Solo tale aspetto, può garantire, infatti l’adeguatezza
dell’alloggio da assegnare rispetto al nucleo familiare
dell’assegnatario.
Altra anomalia corretta, con il testo approvato, è l’estensione
anche alla separazione “consensuale” sino ad oggi non
prevista, del diritto al subentro, che viene finalmente
equiparata alle situazioni di separazione ”giudiziale” ,
recuperando quindi l’ordinamento giuridico che riconosce entrambe le
forme di separazione.
Alcune modifiche dell’ Art. 43, consentiranno poi agli enti
proprietari di presentare ulteriori piani di vendita sino al
31/12/2011 con scadenza prevista per il 31/12/2013 ed agli
assegnatari di manifestare la propria propensione all’acquisto entro
e non oltre il termine prorogato al 31/12/2012, recependo le
aspettative di enti proprietari ed assegnatari.
Modificando invece l’articolo 11,
per gli
invalidi totali con difficoltà di deambulazione,
si potrà derogare alla superficie degli alloggi da assegnare, così
come modificando l’art 43, è stata estesa oltre che ai disabili
con una percentuale minima dell’80%, anche al nucleo familiare
in cui lo stesso vive, la possibilità di riscattare l’alloggio
assegnato non prima che sia trascorso un periodo non inferiore ai 5
anni.
Introdotte, infine con il contributo del collega Romaniello, altre
modifiche importanti a favore questa volta dei malati
psichiatrici, per i quali sarà possibile, con una semplice
richiesta da parte dei dipartimenti di salute mentale dei comuni
interessati, vedersi attivare da parte degli enti proprietari,
prima della pubblicazione di un bando, una riserva del 5% degli
alloggi da assegnare agli stessi malati in carica presso i
centri richiedenti ed all’occorrenza oltre che l’attivazione di
appositi progetti sperimentali, come strumento attivo di inclusione
sociale, per sottrarre temporaneamente all’assegnazione,
per un periodo di 24 mesi, eventuali alloggi di risulta che si
dovessero rendere disponibili.
Consigliere Regionale del PD
Luca BRAIA
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